L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella comunicazione aziendale richiede attenzione anche alla trasparenza. Dal 2 agosto 2026 sono applicabili gli obblighi dell’articolo 50 dell’AI Act relativi, tra l’altro, alla riconoscibilità di determinati contenuti generati o manipolati artificialmente.
Il Codice di buone pratiche promosso dalla Commissione europea distingue le misure rivolte ai fornitori dei sistemi da quelle riguardanti le organizzazioni che li utilizzano. Per queste ultime assumono rilievo la segnalazione dei deepfake e, nei casi previsti, dei testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico. Per tali testi è prevista un’eccezione in presenza di revisione umana e responsabilità editoriale.
L’adesione al Codice è volontaria; gli obblighi stabiliti dal regolamento restano vincolanti. Il Codice offre un quadro operativo per dimostrare la conformità, senza sostituire la disciplina europea.
Sul piano aziendale, questo suggerisce di coordinare procedure di pubblicazione, controlli sui contenuti e rapporti con i fornitori tecnologici, individuando chiaramente chi effettua la revisione e chi assume la responsabilità editoriale.
Fonte: Commissione europea — Codice sulla trasparenza dei contenuti generati con IA, pagina aggiornata il 31 luglio 2026.
